Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da COVID-19, come prevista dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Nel ribadire che la tutela accordata dal comma 2 dell’art. 26 è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l’Istituto evidenzia invece l’avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall’art. 9 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105).