Con l’ordinanza 18171/2022, la Corte di Cassazione ha statuito che un Comune non può rinunciare alla riscossione del COSAP in quanto l’obbligazione deriva dall’occupazione del suolo pubblico, con o senza titolo.
Il caso: una società otteneva dal Comune specifici provvedimenti di autorizzazione per installare gonfaloni, destinati ad essere posizionati su pali o su sostegni in diversi periodi dell’anno. Tali provvedimenti venivano rilasciati dal Comune a fronte del pagamento della sola Imposta comunale di pubblicità, disciplinata da apposito regolamento. Successivamente, il Comune richiedeva il pagamento del COSAP con avviso di accertamento. La società impugnava l’accertamento sostenendo la violazione dei principi che regolano i rapporti privatistici e del Regolamento COSAP comunale, in quanto l’Ente era rimasto inerte e non aveva adottato alcun atto concessorio inerente all’occupazione. Pertanto il COSAP non era dovuto.
Statuisce la Cassazione che “[…] il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici”, cosicchè esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo […]”. In altri termini, “Il presupposto applicativo del COSAP è costituito quindi dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del, suolo pubblico”.
Ne consegue che “[…] il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l’obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l’accertamento, ma) con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo; ed il diritto al canone Osap e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia”.
Data la coincidenza del presupposto impositivo, si ritiene che il principio posto dalla Cassazione valga anche in riferimento al vigente Canone unico patrimoniale.