Con la deliberazione n. 167/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile solo entro i limiti della capacità assunzionale del comune.
Tale capacità assunzionale, ricordano i Giudici, deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al disposto di cui all’art. 14 delle preleggi al codice civile.
Ad avviso del Collegio, quindi, non può attribuirsi alcun autonomo rilievo al fatto che la sostituzione immediata del personale cessato in corso d’anno non dia luogo ad alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in riscontro al quesito in definitiva formulato dal comune istante, la Sezione osserva come l’ente virtuoso sia sempre tenuto a verificare preliminarmente il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale in sede di sostituzione di quello cessato in corso d’anno.