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Corte dei conti, PA centrale poco meritocratica nel riconoscimento dei premi ai dipendenti

Con deliberazione n. 62/2024/G, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha fornito una radiografia piuttosto dettagliata delle criticità che affliggono il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance nelle Amministrazioni centrali.

Da un’analisi delle segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli OIV delle suddette amministrazioni nel triennio 2020-2022, è risultata infatti diffusa l’indicazione di obiettivi particolarmente bassi (e autoreferenziali) insieme all’opzione per indicatori di performance altrettanto poco sfidanti; cosa che ha comportato l’appiattimento verso l’alto delle valutazioni del personale (del tutto prevalente risulta l’attribuzione della classe di punteggio massima sia alla dirigenza sia al personale delle aree funzionali) e il conseguente riconoscimento di premialità in assenza degli adeguati presupposti meritocratici che le avrebbero, a rigore, giustificate.

Parimenti diffusi sono risultati:
– l’assenza di un adeguato sistema di controllo di gestione;
– l’omesso aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance, con particolare riguardo alle misure di valutazione individuale
dettagliate in seno alle Linee guida n. 5/2019;
– il mancato rispetto dei criteri di valutazione partecipativa, che avviene nell’ambito del promovendo rapporto di collaborazione tra Amministrazione pubblica e cittadini, con il coinvolgimento di utenti interni ed esterni (si vedano le Linee guida n. 4/2019);
– l’assenza di adeguata attenzione al c.d. bilancio di genere e la conseguente mancanza di un’adeguata integrazione della dimensione di genere nella programmazione.

Altrettanto evidente è l’omessa, tempestiva, valutazione di numerosi tra i soggetti alle dipendenze delle Amministrazioni centrali.

Un quadro di completa e tempestiva valutazione dei livelli di performance è, poi, impedito dai ritardi rispetto alle tempistiche che connotano il ciclo di valutazione; tempistiche strettamente funzionali alla programmazione economico-finanziaria e di
bilancio.

Da quanto detto, si legge nella relazione, emerge un sistema di valutazione della performance non sufficientemente efficace, siccome inidoneo a misurare, in modo uniforme e appieno adeguato, la qualità delle prestazioni dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Emerge quindi la necessità di meccanismi premiali che, in linea con la teoria degli incentivi propria dell’analisi economica, risultino realmente efficaci, ai fini della piena promozione della buona amministrazione.

L’efficacia dei suddetti ha da essere verificata attraverso obiettivi monitorabili, non senza l’adeguato coinvolgimento degli utenti esterni nell’iter di valutazione. L’adeguatezza della valutazione non può che dipendere dalla uniformità dei parametri adottati; dalla completa misurazione della performance di tutti i dipendenti – di livello dirigenziale e non – delle singole Amministrazioni; dall’adozione di una tempistica celere e coerente con il ciclo di programmazione economico-finanziaria.

Centrale, precisa ancora la Corte dei conti, è la convergenza dell’azione valutativa di soggetti qualificati e indipendenti, come devono essere gli Organismi Indipendenti di Valutazione, e delle stesse Amministrazioni centrali, chiamate all’individuazione di obiettivi che valorizzino il merito.

Alle Amministrazioni centrali si raccomanda, al contempo, insieme al rigoroso rispetto degli adempimenti del ciclo di gestione della performance (secondo la precisa scansione temporale individuata dal d.lgs. n. 150/2009 e sovente non osservata) e alla conclusione delle procedure di valutazione del personale ancora in corso, la fissazione di obiettivi e indicatori di performance di adeguate qualità e significatività, che correttamente promuovano l’efficace ed efficiente gestione della cosa pubblica, insieme al rispetto delle Linee guida nn. 4 e 5 del 2019.

Agli Organi di indirizzo politico-amministrativo si raccomanda, infine, l’accurato espletamento delle procedure selettive pubbliche – di cui all’articolo 14- bis, comma 2, d.lgs. n. 150/2009 – preordinate all’individuazione dei componenti gli Organismi Indipendenti di Valutazione.