La Corte Costituzionale si è espressa in materia di Fondo di Solidarietà Comunale con la Sentenza 71/2023 depositata il 14 aprile scorso chiamando il legislatore ad intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost.
Nel Comunicato ufficiale del 14 aprile si legge : “All’interno del Fondo di solidarietà comunale, «in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –», è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, «una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell’erogazione di servizi sociali. “
Presidente e Giudici della Corte hanno inoltre evidenziato come “risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate»: questa soluzione, infatti, «non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni.”
Dopo la mancata intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sul FSC 2023 di cui, ad oggi, gli enti locali non hanno informazioni certe rispetto alle somme da iscrivere a bilancio, si è aperta ieri, alla luce della richiamata Sentenza, una ulteriore grave fase di incertezza sulla principale voce di trasferimento riconosciuto agli enti da parte dello Stato.