Con deliberazione n. 209/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto è tornata ad occuparsi del tema dell’esclusione dal tetto del salario accessorio della quota dei proventi previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 finalizzati ad incentivare il personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
In proposito i Giudici contabili hanno ricordato che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha già avuto occasione di approfondire in passato tale problematica.
In particolare, con deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, la Sezione ha affermato che i proventi previsti dall’art. 208 del Codice della Strada rientrano nell’ambito del divieto posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, “in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio”. Ad escludere che tale fattispecie sia ricompresa nella deroga al vincolo di finanza pubblica in esame, vi è anche la circostanza per cui, laddove il personale “non potesse essere remunerato per via del raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, le disposizioni di cui all’art. 208 non rimarrebbero inattuate, potendo i proventi delle sanzioni essere comunque destinati verso le molteplici altre finalità previste dalla norma”.
Con la delibera in esame la stessa Sezione ha tuttavia anche ammesso l’esclusione degli incentivi in parola dal già menzionato vincolo di finanza pubblica qualora l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio. In tal caso, infatti “per la parte in cui i maggiori proventi riscossi vadano a confluire nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.
Ciò detto, ad avviso del Collegio si pone nel caso di specie un problema di tempestività nella costituzione e sottoscrizione del fondo risorse decentrate, all’interno del quale può essere prevista la corresponsione degli incentivi monetari collegati ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale previsti dall’art. 56-quater del CCNL 21.5.2018 e dall’art. 98 del CCNL 16.11.2022, considerato che tale fondo deve essere costituito e sottoscritto entro l’anno, mentre gli importi concernenti le riscossioni possono essere conosciuti nella loro esatta consistenza solo una volta terminato l’esercizio.
Secondo la Sezione veneta, dunque, “nel primo anno di attivazione di tali progetti, la quota dei proventi di cui all’art. 208, comma 4, lett. c), finalizzata al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo e all’erogazione degli incentivi monetari di cui all’art. 56-quater del CCNL 21.5.2018 e dall’art. 98 del CCNL 16.11.2022, dovrà essere calcolata sulla base delle riscossioni effettuate nell’esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall’Ente, ed inserita nel fondo risorse decentrate.
Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 5/SEZAUT/QMIG, tale quota rientra nell’ambito del divieto posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio, trattandosi di un progetto approvato in corso di esercizio per il quale non è possibile effettuare una comparazione in termini di incremento di riscossioni rispetto all’esercizio precedente, non disponendosi, prima del termine dell’esercizio, di dati certi con riferimento all’ammontare di tali riscossioni.
Nell’esercizio successivo, al contrario, ove il progetto di potenziamento venga nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate potrà escludersi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la quota dei proventi di cui all’art. 208, comma 4, lett. c) che deriva dall’eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi (come risultanti dai rendiconti approvati), con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l’analogo periodo dell’esercizio precedente, fermo restando l’assoggettamento al limite per il restante periodo temporale; tale incremento, infatti, può considerarsi correlato alla maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, alla stregua del principio enunciato dalla Sezione delle autonomie nel citata deliberazione n. 5/SEZAUT/QMIG (sul nesso eziologico che deve intercorrere, ai fini dell’esclusione dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra l’attuazione del progetto di potenziamento e le maggiori entrate riscosse per effetto dello stesso progetto, cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 3/2020/PAR)”.