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Corrispettivo integrativo a società partecipata non è riconoscibile come debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 34/2020 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha ribadito la tassatività delle fattispecie riconducibili alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio disciplinate dall’art. 194 del D. Lgs. 267/2000.

Il Comune istante aveva evidenziato la necessità di riconoscere un contributo o corrispettivo, sotto forma di prestazione economico-finanziaria, finalizzato ad equilibrare il disavanzo di gestione (originatosi nel 2017) dell’impianto natatorio comunale, in conformità con quanto previsto dalla convenzione in essere con la propria partecipata. 
Rispetto al caso presentato, i magistrati contabili hanno evidenziato come il riconoscimento di debiti fuori bilancio nei confronti di società partecipate sia circoscritto alla sola ipotesi della ricapitalizzazione (lett. c) c. 1 art. 194 del D. Lgs. 267/2000). Non ricorrendo i presupposti specificamente richiesti dalla norma, nella situazione in esame, al Comune è stata prospettata la possibilità di procedere all’adempimento di quanto ritenuto dovuto nel rispetto dell’ordinario ciclo di bilancio; diversamente sarà possibile ricorrere all’invocata procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio solo in un secondo momento laddove, a seguito di contenzioso, risulti giudizialmente definita la doverosità delle somme pretese ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.
 

Tags: Debito fuori bilancio, Società partecipate