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Correttivo al Codice appalti: come cambia la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche

L’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, ha sostituito integralmente il comma 4 dell’art. 45 del Codice, eliminando la previgente esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche.

La nuova formulazione della disposizione in esame prevede infatti che «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio».

A seguito delle altre modifiche all’art. 45 introdotte dal Correttivo, poi, ci si riferisce ora al “personale” della stazione appaltante, invece che ai “dipendenti”, quali beneficiari degli incentivi.

La novella, anche se in modo poco convincente, sembra finalizzata ad esplicitare la possibilità di riconoscere l’incentivo in questione anche a soggetti legati alla stazione appaltante da un rapporto di lavoro autonomo (pensionati ed esperti di cui al D.L. 80/2021), visto che la possibilità di incentivare il personale dipendente di amministrazione diversa da quella appaltante era già stata ammessa in via interpretativa dalla Magistratura contabile (si veda in particolare la deliberazione della Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna n. 87/2020/PAR).

Da ultimo, l’art. 81 del Correttivo, alla luce delle novelle apportate all’intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione, inserisce anche l’attività di coordinamento dei flussi informativi tra le attività tecniche incentivabili.

Tags: Codice Appalti, Incentivi funzioni tecniche