Ai sensi del comma 5, articolo 107 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia- i comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Il conguaglio eventuale risultante dalla differenza tra i costi iscritti nel PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Ai sensi dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e dell’articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Sull’utilizzo e successiva certificazione del Fondo funzioni fondamentali, comunemente denominato Fondone COVID, sono state fornite puntuali indicazioni con il Decreto interministeriale dello scorso 3 novembre 2020 ma molti dei nodi di maggior interesse per gli enti locali non sono stati sciolti.
Successivamente il MEF ha messo a disposizione, sul portale Pareggio di bilancio, le FAQ che precedono ed anticipano, su alcuni temi, l’emanando nuovo decreto sulla certificazione del Fondone COVID (che sostituirà integralmente il precedente) che vedrà la luce presumibilmente nel corso del mese di marzo.
Nello specifico la Faq n. 36 conferma un principio a gran voce richiesto dai Comuni, vale a dire la possibilità di finanziare il conguaglio di cui al citato art. 107 del D.L. 18/2020 con le risorse, eventualmente ancora disponibili, del Fondone COVID.
La risposta fornita dal Mef è la seguente: “Si ritiene possibile l’utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”
E’ opportuno evidenziare che la possibilità prevista è ricondotta in maniera puntuale alla quota di Fondone COVID definita dal Ministero ed indicata nella Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre.
Per ogni ente è stato individuato un tetto massimo finanziabile con il Fondone COVID relativo al minor gettito TARI/agevolazioni tariffarie TARI.
Se al 31.12.2020 il Comune non ha registrato minori entrate TARI per una cifra pari al 100% della quota indicata nel Decreto del 3 novembre scorso allora può destinare la somma residua alla copertura, anche parziale, del conguaglio imputato al PEF 2021.