I magistrati della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria – hanno nuovamente confermato il consolidato orientamento interpretativo in materia di copertura del servizio di trasporto scolastico.
Con la deliberazione n. 123 del 26 maggio 2020 è ribadito il principio di diritto per cui “gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza;
fermi restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio possa anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.”
Il primo pronunciamento controcorrente in tema di copertura del servizio in oggetto fu quello dei giudici contabili pugliesi che con la Delibera n. 76 del 25 luglio 2019 aprirono alla possibilità di superare le interpretazioni, fino ad allora fornite, circa la necessaria copertura integrale del servizio. Successivamente la questione rimessa alle Sezione Riunite ha trovato chiarimento nella delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 con cui è stato enunciato il principio di diritto sopra riportato.