Nella seduta odierna il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2488, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.
Tra le numerose modifiche introdotte durante i lavori parlamentari, si segnala innanzitutto l’estensione al 2022 della possibilità per gli enti locali di escludere dal limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale (fermo restando in ogni caso il rispetto dell’equilibrio di bilancio).
Vengono inoltre ripristinate le piene tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori fragili.
Più in particolare, le norme in esame prevedono che:
– fino al 31 marzo 2022 la prestazione lavorativa dei soggetti interessati sia normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e che specifiche attività di formazione professionale siano svolte da remoto;
– la proroga fino al 31 marzo 2022 del regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o l’assenza dal servizio alla degenza ospedaliera;
– il riconoscimento a far data dal 1° aprile 2022 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai soli soggetti individuati ai sensi di uno specifico decreto ministeriale.