Come noto, con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15 (rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.
Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
Sennonché, in base al successivo comma 3 dello stesso articolo 15, la disciplina del novellato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto Sostegni, si applica soltanto a partire dal 1° marzo 2021, rendendo così quanto meno dubbia la possibilità di escludere dal computo del comporto i periodi di assenza precedenti a tale data.
Ora, però, con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato nella notte di lunedì, si introduce una modifica al più volte citato art. 15 del D.L. 41/2021 mediante la quale viene disposta l’esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia di tutti i periodi di assenza verificatisi a decorrere dal 17 marzo 2020.