Il testo aggiornato del ddl di conversione del D.L. “Agosto” disponibile dopo la fiducia votata al Senato presenta alcune modifiche rispetto al testo coordinato disponibile nella giornata di ieri.
In particolare sono state recepite le osservazioni e le riformulazioni definite dalla Ragioneria Generale dello Stato. Tra le agevolazioni originariamente previste per gli enti in procedura di riequilibrio, nostra news di ieri, sono stati stralciati i commi 1-bis e 1-ter aggiunti all’articolo 54 che prevedevano la possibilità, per gli enti che avessero approvato alla data del 30 settembre il piano di riequilibrio, di non iscrivere la quota di disavanzo da recuperare al bilancio di previsione, annualità 2020, prolungando così di un anno la durata del piano stesso.
Il tema del riequilibrio resta uno dei più delicati e “combattuti” su cui, in più occasioni, il legislatore si è scontrato con la Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale (Sentenza n. 115/2020).
Rammentiamo che tra gli emendamenti proposti, e non approvati, compariva la completa riscrittura degli articoli 243-bis e 243-quater del TUEL relativi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale prevedendo, in particolare, la modifica della durata massima del piano di riequilibrio ridotta a 10 anni ed un minore ruolo di controllo da parte della Corte dei Conti.