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Controllo pubblico “diffuso” delle società partecipate: occorre accordo scritto tra gli enti soci

Il TAR Emilia Romagna si è recentemente espresso (sentenza 858 pubblicata il 28 dicembre 2020) sui presupposti che devono verificarsi per poter inquadrare una società partecipata da una pluralità di amministrazioni pubbliche come “società a controllo pubblico” ai sensi delle lett. b) ed m) del c. 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 175/2016, rilevando la necessità che vengano formalizzati accordi scritti.

Nello specifico, i giudici amministrativi evidenziano come “nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all’unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l’assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801;T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)”.

La sentenza sopra richiamata si discosta dalla posizione del Dipartimento del Tesoro del MEF (struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 175/2016) che, nell’orientamento del 15 febbraio 2018, aveva evidenziato come la fattispecie del controllo societario di cui all’art. 2359 del Codice civile potesse estendersi anche solo in presenza di “più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato”.

Tags: Controllo pubblico