L’ordinanza n. 658 di ieri, 29 marzo, che verrà pubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale stravolge, nei primi 2 articoli, le normali procedure gestionali seguite dagli Enti in caso di assegnazione di contributi ministeriali.
L’articolo 1 “Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare” definisce:
- entità delle risorse a disposizione, 400 milioni in tutto,
- disapplicazione, per il solo anno 2020, delle sanzioni previste per il mancato invio dei questionari Sose e delle certificazioni di bilancio, ovvero blocco dei trasferimenti,
- per gli enti in esercizio provvisorio la possibilità di procedere con variazione di Giunta per registrare le nuove poste di entrata e spesa.
È evidente, per quanto urgente procedere con variazione di bilancio, che gli enti dovranno avere le idee ben chiare sull’utilizzo delle somme messe a disposizione al fine di individuare correttamente le voci di spesa da finanziare (trasferimenti e/o, acquisti di beni e servizi).
L’articolo 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare” stabilisce i criteri di riparto delle quote di contributo per i singoli enti e le indicazioni generali di distribuzione delle stesse. Di fatto viene conferita piena autonomia ai Sindaci ed agli addetti degli uffici dedicati ai Servizi sociali in deroga al DL 50/2016 ed individuando diverse e generiche possibilità di gestione delle somme: donazioni, accordi con enti del Terzo Settore, acquisto buoni spesa da distribuire, acquisto diretto di generi alimentari o beni di prima necessità.