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Contributo economico agli ATS che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, commi 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti territoriali sociali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, con la Nota 1233 del 31 gennaio 2025 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2024 e uno per i dati previsionali del 2025, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate come da Tabella 4 allegata al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024 come rettificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 181 del 4 dicembre 2024, la documentazione di seguito indicata all’interno della sezione Rendicontazione:
• il file excel “All.1 – Consuntivo AS 2024”, compilato con i dati relativi al personale in servizio al 31 dicembre 2024;
• la certificazione compilata utilizzando il modello denominato “All.3 – Certificazione rendicontazione AS 2024” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal rappresentante legale dell’Ambito.

Per approfondimenti sull’utilizzo delle risorse destinate al servizio sociale professionale consultare la pagina Potenziamento servizi.

Tags: Assunzioni di personale, Servizi sociali