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Contributo ARERA 2021: modalità operative per il versamento

Con Determinazione 70/DAGR/2021 e relativo Allegato A del 7 settembre 2021, ARERA ha reso note le modalità operative relative al versamento e successiva comunicazione mediante il sistema informatico, del contributo sul funzionamento dell’Autorità relativo all’anno 2021.

L’Autorità al punto 4 della Deliberazione 334/2021/A ha fissato per l’anno 2021 l’aliquota del contributo dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativamente agli esercizi 2020; i successivi punti della Deliberazione stabiliscono i termini per il versamento e per la successiva comunicazione ad ARERA dei dati relativi alla contribuzione rispettivamente fissati al 2 novembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

Rimangono esclusi dal versamento i soggetti il cui contributo risulta pari o inferiore ad € 100,00 e i Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati ad un gestore esterno). Restano tuttavia fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione online entro il 31 dicembre 2021.

All’interno delle istruzioni tecniche di cui alla Determinazione 70/2021, l’Autorità ha evidenziato che i ricavi rilevanti per il calcolo del contributo sono quelli derivanti unicamente dalle attività di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporto con gli utenti, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani, specificando poi che non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti dall’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC.

Per i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (uno o più servizi che lo compongono), l’Autorità ha chiarito quanto segue:

“[…] Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 334/2021/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità”

precisando che i Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, esentati dal versamento, dovranno indicare all’interno della dichiarazione il valore dei ricavi riconducibili alle componenti del PEF 2020 denominate CARC e CSL.

Si osserva infine che ARERA, con comunicato pubblicato il 13 settembre, ha reso note le istruzioni per una corretta compilazione della dichiarazione online che dovrà essere trasmessa utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità. 

 

Gli enti interessati al supporto in merito agli adempimenti previsti dalla Deliberazione 334/2021/A possono inviare email a tributi@neopa.it.

Tags: ARERA, Contributo