La recente ed articolata deliberazione n. 18/2021 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto ha evidenziato, in riscontro ad una richiesta di parere formulato da un Comune, come il venire meno dei requisiti di controllo societario che portarono al riconoscimento di contributi straordinari alla società, oggi solo partecipata in via minoritaria e non più controllata dallo stesso ente, determini la decadenza del titolo giuridico legittimante il permanere delle erogazioni, quali “soccorso finanziario. Di seguito stralcio della deliberazione richiamata: “Nel caso dell’“intervento straordinario”, per quanto detto, esso può soltanto conseguire, quale atto presupponente (“a fronte di”, dice l’art. 14, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. 175/2016), ad una serie di atti presupposti (“convenzioni”; “contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”; “piano di risanamento”) che ne costituiscono l’antecedente logico (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 giugno 2001, n. 3169). Orbene, la condivisione di tali atti presupposti, ove espressivi di decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l’attività sociale, da parte di tutti i soci pubblici, è regolata dai principi sovra citati in materia di controllo. Ne deriva che l’intervento straordinario in favore della società in mano pubblica pluripartecipata segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’intervento stesso.”
- |
- Fabio Ferretti
- |
- Aziende Pubbliche