La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato quest’oggi la circolare n. 25 del 10 giugno 2022, contenente le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2021 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).
Come di consueto, i dati dovranno essere inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel.
L’emergenza pandemica ha influenzato lo sviluppo delle ultime due rilevazioni determinandone un ritardo nello svolgimento. In un’ottica di graduale superamento dell’emergenza, la rilevazione è aperta dal 10 giugno ed il termine entro cui dovrà essere eseguito l’invio dei dati è posticipato al 20 luglio.
L’invio dei dati relativi all’anno 2021 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2020.
Riportiamo di seguito l’elenco delle principali innovazioni introdotte con la rilevazione di quest’anno:
• è stata modificata la denominazione delle qualifiche dei dirigenti e delle alte specializzazioni art. 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000, ponendo l’enfasi sulla presenza o meno all’interno della dotazione organica;
• nella categoria D del personale non dirigente è stata istituita la nuova qualifica “Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.”;
• nella Scheda informativa 1A sono state inserite nuove domande volte a rilevare gli enti che hanno il segretario comunale o provinciale in convenzione: (31 – L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31.12?; 32 – % di convenzione stabilita; 33 – L’ente è titolare (Capofila) della segreteria convenzionata al 31.12?; 34 – Ente capofila della segreteria convenzionata al 31.12);
• nella Tabella 4 è stata modificata la modalità di rilevazione dei passaggi verticali tra le aree/categorie per adeguarsi alle disposizioni del decreto legge 80/2021 con il quale il legislatore ha in parte modificato l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001;
• nella Tabella 13, la voce di spesa cod. S740 “Diritti di rogito -segreteria conv.-indennità di scavalco” è stata suddivisa nelle voci “Diritti di rogito e indennità di scavalco”, che mantiene lo stesso codice S740, e “Retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata”, con il nuovo codice I223;
• sono state aggiornate le rilevazioni della Tabella 15 della dirigenza e del Segretario comunale e provinciale degli enti locali interessate dal nuovo CCNL del 17 dicembre 2020;
• è stata rivisitata ed ampliata la sezione LEG della Scheda SICI, ivi compresa la modalità tecnica con la quale il Conto annuale segnala all’attenzione dell’amministrazione compilante un possibile superamento del limite complessivo previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 con riferimento alla categoria dei Segretari comunali e provinciali;
• nella Scheda SICI è stata aggiunta la segnalazione, se del caso, dell’obbligatorietà della risposta ad una specifica domanda (es. l’importo del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017); ne consegue che le domande contrassegnate come obbligatorie debbono essere di necessità compilate ai fini della positiva conclusione della rilevazione;
• è stata introdotta una nuova Incongruenza 3, deputata a verificare, ove possibile, la coerenza di massima, in particolare in termini di presenza/assenza, della retribuzione di posizione esposta in tabella 13 (x 12 mensilità), con l’analogo istituto retributivo presente in tabella 15, sezione impieghi, nonché con quanto esposto nella sezione ORG della scheda SICI;
• nell’Incongruenza 9, il controllo è stato esteso anche sulle voci di utilizzo della tabella 15;
• nell’ambito del controllo effettuato dall’Incongruenza 16, deputata a verificare l’obbligatorietà della dichiarazione circa il numero di annualità di ritardo in presenza di mancata certificazione dei fondi per la contrattazione integrativa, è stata eliminata la voce GEN354 riferita alla sola certificazione della contrattazione integrativa, non rilevante, pertanto, ai fini della specifica certificazione da parte dell’organo di controllo della costituzione del fondo per l’anno di rilevazione;
• è stata modificata la funzionalità di rettifica della Tabella 15.