Come per la precedente edizione, anche la rilevazione di quest’anno contiene una serie di controlli di tipo automatico sul rispetto del limite al trattamento accessorio dell’anno 2016 (limite previsto dall’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017).
Al fine di rendere verificabile il rispetto del suddetto limite di spesa vengono infatti rilevate in sede di tabella 15, distintamente per macro-categoria (Segretario comunale e provinciale, personale dirigente, personale non dirigente), tutte le voci accessorie soggette a limite, indipendentemente se rilevate nell’ambito di un fondo soggetto a contrattazione integrativa oppure a carico del bilancio (le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale con incarico di posizione organizzativa, l’eventuale straordinario del restante personale non dirigente e le risorse accessorie destinate al Segretario comunale o provinciale).
La tabella 15 del Segretario comunale e provinciale, tuttavia, contiene alcune rilevanti novità rispetto a quella dello scorso anno.
Innanzitutto viene esclusa dalle voci retributive oggetto di rilevazione la retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, in coerenza con le indicazioni fornite al riguardo dall’Aran (nei pareri SEG032/2003 e AFL4/2021) che considera quest’ultimo un emolumento riconducibile al trattamento stipendiale piuttosto che a quello accessorio.
Ma soprattutto viene introdotto un correttivo funzionale ad evitare che mutamenti nel tempo delle scelte gestionali ed organizzative adottate dagli enti possano assumere rilevanza ai fini del rispetto del tetto di spesa.
Come precisato nella circolare n. 25/2022, infatti, tali modifiche, a parità di retribuzione accessoria complessivamente spettante al segretario rispetto al 2016, determinano effetti che appaiono irragionevoli sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista logico-sistematico:
• per l’ente la cui quota di convenzione si incrementa, ovvero che passa da una situazione di segreteria convenzionata nel 2016 a quella di segretario titolare di sede unica nell’anno di riferimento, si indurrebbe un corrispondente superamento del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;
• per l’ente invece la cui quota di convenzione si riduce (o che passa da uno stato di segretario titolare di sede unica nel 2016 ad un regime di segreteria convenzionata nell’anno di riferimento), si genererebbe un corrispondente spazio finanziario al di sotto del limite, spazio che potrebbe essere utilmente utilizzato per incrementi accessori sia del segretario che del restante personale, dirigente e non dirigente.
Da quest’anno, dunque, in sede di verifica del limite di spesa 2016, l’algoritmo del Conto annuale si preoccuperà di controllare che le voci accessorie soggette a limite complessivamente spettanti al segretario comunale e provinciale non si incrementino rispetto all’anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola amministrazione (segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (segreteria convenzionata).
Dal punto di vista applicativo, tale verifica sarà operata attraverso la quantificazione delle risorse “complessivamente” destinate alla retribuzione accessoria del Segretario comunale o provinciale nell’anno 2016 (quindi, in caso di segreteria convenzionata, delle risorse complessivamente destinate da parte di tutti gli enti in convenzione), moltiplicate per la percentuale di quota di convenzione in essere nello specifico anno di rilevazione.
Tale meccanismo verifica che l’accessorio del segretario comunale o provinciale nel suo complesso non aumenti rispetto al 2016 e, al contempo, al variare delle condizioni di segreteria convenzionata, non genera le richiamate condizioni di superamento del limite (ovvero di favore) che si determinerebbero ove fosse presa in considerazione unicamente la quota di accessorio del segretario comunale o provinciale a carico del singolo ente.
Il sistema di controllo è realizzato attraverso la risposta alle domande LEG 433, LEG 436 e LEG 428 della relativa Scheda SICI.
Queste le indicazioni fornite al riguardo dalla circolare della RGS:
a) LEG433 “Ris. accessorie soggette all’art. 23, comma 2 DLgs n. 75/2017 destinate al Segretario nel 2016, riferite alla intera annualità (in caso di segreteria convenzionata 2016 indicare le risorse destinate al Segretario da tutti gli enti della convenzione, euro)”: occorre indicare le risorse destinate alla retribuzione accessoria del Segretario comunale o provinciale dell’anno 2016 oggetto di rilevazione a prescindere da qualsivoglia situazione accidentale che ne abbia ridotto l’ammontare (es. mensilità non pagate, assegnazione di segretario a scavalco, ecc.), ossia l’ammontare massimo delle voci accessorie elencate nella sezione destra della tabella 15 in ipotesi di presenza retribuita per tutta l’annualità 2016. In caso di segreteria convenzionata nell’anno 2016, occorre indicare le risorse complessivamente destinate al segretario da tutti gli enti che partecipavano alla convenzione allora vigente (quindi il 100% della convenzione e non la quota a proprio carico).
b) LEG436 “Quota di retribuzione accessoria individuata nel vigente protocollo/accordo di segreteria convenzionata (valore %, indicare 100% in caso di segretario titolare di sede unica)”: in caso di segreteria convenzionata occorre indicare la quota percentuale di retribuzione accessoria del segretario a proprio carico come formalizzata nel protocollo/accordo; in presenza di segretario titolare occorre indicare 100%;
c) LEG428 “Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro)”: l’importo da indicare deve essere il prodotto dei valori inseriti nelle due domande LEG433 e LEG436, così ad esempio se in LEG433 è stato inserito l’importo di 10.000 euro e in LEG436 è stata dichiarata la quota 80%, l’importo del limite 2016 da indicare in LEG428 è 8.000 euro.
Indubbiamente, questo diverso metodo di verifica del rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio del Segretario comunale consente di neutralizzare buona parte degli effetti distorsivi originati da variazioni contingenti nelle modalità di gestione del servizio di segreteria, ma permangono ancora alcune criticità.
Basti pensare ad esempio al caso di un Comune che oggi decida di rescindere la convenzione di segreteria in atto per convenzionarsi con un altro ente in cui il Segretario titolare, a differenza di quello attuale, percepisce l’indennità di galleggiamento o una maggiorazione della retribuzione di posizione; in tal caso, anche senza incrementare la propria quota di convenzione, il Comune in questione si troverebbe automaticamente impossibilitato a rispettare il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, se non operando un corrispondente recupero sui fondi degli altri dipendenti.