Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del termine (10 settembre) fissato dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’invio dei dati del Conto annuale 2020, ma ciò nonostante sono ancora numerosi gli enti locali alle prese con la compilazione delle varie schede e tabelle di cui esso si compone, specie quelle relative al monitoraggio della contrattazione integrativa (Scheda SICI –Tabella 15).
A partire da questa rilevazione, infatti, le specifiche sezioni del Conto annuale deputate al monitoraggio della contrattazione integrativa si sono arricchite di alcuni moduli inediti (funzionali ad un controllo più approfondito delle poste che le singole amministrazioni hanno destinato al salario accessorio del proprio personale) la cui compilazione sta creando non pochi grattacapi agli addetti ai lavori.
Emblematica in tal senso è l’introduzione di una nuova Tabella 15 e di una Scheda SICI ad hoc per il segretario comunale e provinciale, le quali vanno ad affiancarsi a quelle tradizionalmente previste per il personale dirigente e non dirigente.
Il controllo che il sistema fa in automatico pone a confronto, distintamente per ciascuna macro-categoria di personale rilevata (segretario comunale, personale dirigente e personale non dirigente):
– quanto dichiarato complessivamente nella scheda SICI in risposta alla domanda LEG398 -Totale risorse della tabella 15 della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 D.Lgs. 75/2017;
– quanto dichiarato nelle diverse voci elementari della tabella15 che, per indicazione normativa o giurisprudenziale (a titolo esemplificativo deliberazioni della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni), nonché degli orientamenti desunti da pareri resi dalla Ragioneria generale dello Stato, in ultimo ed in particolare con riferimento alla nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 resa alla Regione Lombardia, si ritiene non sia soggetto alla verifica del limite (es. somme non utilizzate fondi anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, incentivi ai professionisti legali eccetera).
Detto controllo è finalizzato a verificare se, in sede di costituzione del fondo risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell’amministrazione. Il controllo pone pertanto a confronto le seguenti due grandezze:
a) la valorizzazione del limite 2016 per il complesso dell’amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato nella scheda SICI per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428;
b) la valorizzazione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria, che registra tutte le poste della retribuzione accessoria, indipendentemente se soggette o meno alla verifica del limite 2016), depurate del totale delle voci che l’amministrazione medesima dichiara come esterne alla verifica del limite (come indicate in scheda SICI in risposta alla domanda LEG398).
Il controllo segnala i casi in cui le risorse accessorie “soggette alla verifica del limite” imposto dalla norma –calcolate come indicato al punto b) –risultano superiori, quindi in contrasto, con l’indicazione della norma medesima.
Sennonché, per alcuni enti locali, specie quelli di piccole dimensioni, l’inclusione delle voci che compongono il trattamento accessorio del segretario tra quelle rilevanti ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 rappresenta un bel problema; basti pensare a quei Comuni che nel 2016, per varie ragioni, si sono trovati con sede scoperta o con una percentuale di partecipazione ad una convenzione inferiore all’attuale. In questi casi il superamento del vincolo è pressoché scontato.
Ma cosa bisogna fare laddove la procedura evidenzi il mancato rispetto del suddetto limite di spesa?
In questo caso particolare il sistema rileverà un’anomalia (nuova Squadratura 6) per la cui rimozione gli enti interessati dovranno seguire una procedura particolare che prevede il necessario coinvolgimento dell’Organo di Revisione. Al fine di ottenere la certificazione del modello da parte di SICO, nonché la sua validazione e approvazione da parte degli Uffici di controllo di primo e secondo livello (R.T.S., U.C.B. e IGOP), infatti, l’amministrazione dovrà presentare all’Organo di Revisione il modello completo del conto annuale ai fini della sottoscrizione (che in questo caso non conterrà la certificazione essendo ancora presente la sola squadratura 6), richiamando l’attenzione sulle evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, ed in particolare sulle schede SICI e sulle tabelle 15 che l’hanno generata. Il verbale di presa d’atto di queste evidenze da parte dell’Organo di controllo consentirà all’ente di spuntare l’apposita casella di controllo comparsa nella sezione di SICO destinata a recepire gli eventuali Commenti del Collegio dei Revisori. L’apposizione della spunta, unitamente all’indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell’intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell’Organo equivalente, consentiranno quindi il superamento della squadratura 6 e la corretta certificazione del modello.
Ovviamente, poi, per evitare una ristampa dell’intero modello successivamente alla trasmissione in SICO delle osservazioni dei Revisori, della data di sottoscrizione e dell’eventuale presa d’atto del superamento di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, sarà sufficiente inserire nella stampa cartacea già prodotta solo la pagina contenente le ulteriori informazioni.