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Conto annuale 2019: pubblicata la circolare della RGS

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato oggi la circolare n. 16 del 15 giugno 2020, contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2019 (Conto annuale 2019).

Come di consueto, i dati dovranno essere inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. In considerazione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, il termine entro cui dovrà essere effettuato il suddetto invio è fissato al 24 luglio 2020.

L’invio dei dati relativi all’anno 2019 avviene in una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2018. Le principali novità della rilevazione 2019 riguardano in particolare le sezioni del Conto annuale dedicate al monitoraggio della contrattazione integrativa.

L’anno 2019 registra infatti anzitutto due novità nell’applicazione del limite 2016 da parte delle amministrazioni:

  • a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l’amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’amministrazione;
  • risultano attivate due distinte norme che prevedono entrambe che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite”, di seguito specificate
    • l’art. 33, comma 1 del DL n. 34/2019, che interessa le regioni a statuto ordinario, che dispiega tuttavia i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020;
    • ​​l’art. 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019, che consente alle aziende del Comparto Sanità di assumere personale a tempo indeterminato sulla base di specifici finanziamenti individuati dalla regione di appartenza in relazione a quote di incremento della consistenza del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2019, vincolate a tale scopo.

Il limite in oggetto, inoltre, può modificarsi in conseguenza di talune previsioni di CCNL, a titolo esemplificativo:

  • per le Funzioni locali, la modifica del limite 2016 finalizzata a rendere neutrali gli effetti del personale trasferito insieme alle relative funzioni, anche da parte dei singoli comuni alle proprie unioni di comuni;
  • per il comparto della Sanità gli effetti di riorganizzazioni disposte su base regionale che, attraverso cessione o incorporamento di rami aziendali ne determinano lo spostamento; anche in questo caso, il limite di una azienda deve essere rimodulato in presenza di una variazione compensativa di pari importo di una o più altre aziende del medesimo sistema regionale.

È stata pertanto inserita nella scheda Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI) una domanda finalizzata a registrare il limite 2016 per l’amministrazione nel suo complesso, che per le ragioni sopra esposte può, in specifici e motivati casi, non coincidere con i valori storicamente certificati dall’organo di controllo nel 2016.

Tale domanda si affianca ma non sostituisce la richiesta di conoscere altresì il limite distintamente per ciascuna categoria di personale già in essere nelle precedenti rilevazioni.

La necessità di continuare a monitorare il limite 2016 di ciascuna categoria di personale deriva, oltre che dalla diversa incidenza possibile delle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni introdotte a decorrere dal 2019, anche dalla necessità di rendere verificabili ai destinatari istituzionali del Conto annuale gli spostamenti di risorse eventualmente disposti in forza della indicazione giurisprudenziale che esso deve essere rispettato per l’amministrazione nel suo complesso e non per le singole categorie di personale. Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell’intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento dal fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale, le risorse di una diversa categoria di personale.

Di seguito si segnalano le ulteriori modifiche intercorse alle quali si ritiene necessario prestare attenzione.

  • Scheda Specifiche Informazioni sulla Contrattazione integrativa (SICI):
    • sezione “LEG – Rispetto di specifici limiti di legge” – è stata inserita la domanda riferita alla quantificazione complessiva delle risorse del fondo non soggette alla verifica del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017; sono state eliminate le domande relative ad attività di recupero risorse erogate in eccesso, che permangono in sede di tabella 15; infine, ove le risorse destinate ordinariamente al pagamento dello straordinario nell’anno di riferimento non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa, come è il caso delle Funzioni locali e delle Università, ne viene richiesta la quantificazione complessiva.
    • Sezione “02P – Monte salari 2001 Alte Professionalità (Funzioni locali)” – La sezione è stata ridotta ad una unica domanda circa l’inclusione o meno dell’istituto in oggetto nelle operazioni di consolidamento nell’unico importo 2017 previsto dal CCNL. o Sezione “PEO – Progressioni economiche orizzontali” – Per il solo caso delle Funzioni locali la domanda relativa alla decorrenza economica e giuridica delle progressioni economiche orizzontali fa rinvio alle indicazioni del relativo CCNL.
       
  • Tabella 15 – Fondi per il trattamento accessorio:
    • le voci riferite ai compensi per gli avvocati dipendenti dall’Ente sono state disaggregate per consentire di rilevare distintamente quelli a carico delle controparti, che non comportano oneri a carico dell’amministrazione, rispetto a quelli derivanti da decisioni di compensazione della spesa, secondo le indicazioni dell’articolo 9, comma 6 della legge n. 114/2014;
    • Comparto Funzioni locali, limitatamente alle amministrazioni comunali interessate, è stata inserita la voce riferita al recupero evasione IMU e TARI disposta dall’articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018.