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Consorzi obbligatori: vale il divieto del soccorso finanziario previsto per le società partecipate

La recente deliberazione n. 24/2022 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania ha riscontrato la richiesta di parere di un Comune che chiedeva la sostenibilità del ripiano delle perdite di esercizio, registrate da un Consorzio obbligatorio di Bacino per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituito ex L. R. Campania 10 febbraio 1993, n. 10, posto in liquidazione a far data dal 01.01.2010 e la cui gestione liquidatoria aveva esposto disavanzi di bilancio a far data dall’anno 2018 ed a tutto l’anno 2021.

I magistrati contabili hanno evidenziato, per la situazione in esame, l’equiparabilità del Consorzio alle società di capitali partecipate dagli enti pubblici, a cui si applica il divieto di soccorso finanziario; di seguito stralcio delle motivazioni a sostegno dell’orientamento espresso dalla sezione regionale Campana: “Alla luce del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, il Collegio non rinviene elementi per discostarsi dall’orientamento di questa Corte (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR ) che, nonostante la norma prevista dall’art. 14, comma 5 del D. lgs. N. 175/2016 si riferisca direttamente solo ad organismi strutturati in forma di società di capitali (e quindi trovi ontologicamente applicazione alle società consortili) ha, comunque, ritenuto estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” ( Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR). Detti principi, per quanto sopra rilevato, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.
Lo stesso art. 194, comma 1 lett. b D. Lgs. in n. 267/2000, alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione
”.
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Per i motivi esposti , al quesito formulato dall’Ente, pertanto, il Collegio ritiene di rispondere nei seguenti termini:
– i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, di cui all’articolo 14, comma 5, del T.U.S.P., espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono estensibili anche ai Consorzi di servizi;
– detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale;
– i disavanzi a cui fa riferimento l’art. 194 lett. b) del TUEL non sono i disavanzi di liquidazione.

 

Tags: Consorzi obbligatori, Ripiano disavanzi liquidazione