Come è noto, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 è emersa la necessità di adeguare il Principio contabile All. 4/2 in riferimento alle condizioni necessarie per la conservazione del Fondo Pluriennale Vincolato. La diversa articolazione delle fasi progettuali previste dal nuovo Codice degli appalti e l’aumento della soglia minima del costo di un’opera per il conseguente inserimento nei documenti di programmazione, non consentono una lettura coordinata con quanto previsto dal citato Principio contabile che, ancora oggi, non è stato adeguato con apposito DM.
Le opportune indicazioni operative per gli enti sono giunte dalla Commissione ARCONET che con la FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023 ha proposto un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell’opera.
Resta il problema relativo alla nuova soglia prevista per gli affidamenti diretti che esclude la possibilità per gli enti di conservare Fondo Pluriennale Vincolato grazie alla deroga della prenotazione di impegno di cui paragrafi 5.4.8 e 5.4.9 del richiamato Principio Contabile All. 4/2.
Il tema, già oggetto di approfondimenti nel corso delle precedenti riunioni della Commissione ARCONET, è stato ripreso nella seduta dello scorso 5 giugno giungendo ad una proposta di integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 come segue: “1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.
Il Presidente della Commissione ARCONET evidenzia, però, che tale proposta di integrazione potrà essere approvata solo dopo l’emanazione del prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, che andrà ad adeguare il Principio Contabile All. 4/2 al d.lgs. 36/2023 come da FAQ 53 sopra citata.