La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, nel dare risposta con delibera n. 11/2021/PAR ad una serie di quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha precisato che detti compensi possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, anche se non inclusi nei rispettivi programmi, purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento.
In altre parole, dunque, non si può escludere a priori la possibilità di procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura. In tal caso, però, occorrerà ovviamente escludere la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa.
Per quanto concerne più in particolare le condizioni per l’incentivabilità degli appalti di servizi e forniture, invece, il Collegio ha ribadito che l’applicabilità degli incentivi nell’ambito di tali affidamenti è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P. (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR, del 11 ottobre 2019). Tale distinta nomina è richiesta, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità.
Tali ipotesi devono essere correttamente considerate alternative e pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. Tale parametro numerico può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione.