Nel fornire riscontro (con deliberazione n. 53/2023/PAR) ad una serie di quesiti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha precisato quanto segue:
1) la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività/fasi oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso. Come evincibile dal chiaro tenore letterale della norma, infatti, sembra evidente che, in presenza dei presupposti normativi, l’incentivo potrà essere erogato a fronte del semplice accertamento, da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, dell’effettivo svolgimento delle attività suscettibili di essere remunerate previste dalla norma. Invero, come già rilevato in passato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 21/2022/PAR), “ove anche la nomina formale, tra i soggetti normativamente indicati come possibili percettori dell’incentivo, dei relativi destinatari avvenga in ritardo rispetto all’avvio della procedura di gara, ciò che rileva, ai fini della legittima erogazione, è l’accertamento dell’effettivo svolgimento di quelle specifiche prestazioni”. In sostanza, se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestano, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, possono procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
2) deve ritenersi preclusa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step” nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento. Invero, la fase della liquidazione dell’incentivo comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Il regolamento comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all’erogazione degli incentivi. Pur non essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l’Ente autorizzato direttamente dall’art. 113, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 a procedere all’accantonamento previsto del 2%, il regolamento rappresenta, comunque, una condizione indispensabile per l’erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Sul punto, peraltro è recentemente intervenuto anche un parere del servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485 in risposta al quesito del 31 agosto 2022) il quale, in premessa, specifica che le risorse del fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti. In mancanza di un’apposita regolamentazione sul punto, tuttavia, il Ministero ritiene opportuno “… in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”. La ragione, prosegue il Ministero, risiede nel fatto che l’art. 113, co. 3 prevede l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.
3) nelle ipotesi di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, è escluso che l’ente possa destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione.
Al riguardo, infatti, come rilevato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 108/2017/PAR, occorre precisare che il par. 9.2.8. del principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. 188/2011, specifica che “la natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente”. Costituiscono, infatti, quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio, derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. Secondo la delibera citata, inoltre, è possibile constatare che “anche per gli “altri finanziamenti a destinazione vincolata” richiamati dalla disposizione del comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, possono esprimersi le medesime considerazioni in merito all’impossibilità di mutamento del vincolo imposto per legge ed al riguardo, appare sufficiente richiamare l’art. 188, comma 1, del Tuel, ove, neppure ai fini dell’adozione del “piano di rientro” necessario a garantire il recupero dell’eventuale disavanzo di amministrazione, consente agli enti locali di utilizzare le entrate con specifico vincolo di destinazione o le entrate derivanti dall’assunzione di prestiti per le quali, parimenti, l’art. 202, comma 2, del Tuel chiarisce che assumono natura vincolata”. Analoga conclusione è possibile trarre da un’ulteriore pronuncia in materia. La Sezione regionale di controllo per la Toscana, infatti, nella deliberazione n. 1480/2021/PAR, ha affermato che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo del comma 2 dell’articolo 113, ma debbano confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinate al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo. A prescindere dalla specifica fattispecie esaminata nel parere citato, ciò che rileva, nel caso odierno, è il principio secondo cui, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.