Alcuni autorevoli commentatori sostengono che l’incremento del fondo per la contrattazione decentrata e delle risorse che finanziano il salario accessorio delle posizioni organizzative costituisce un obbligo per i Comuni che registrano un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al personale presente alla data del 31 dicembre 2018.
A ben vedere, tuttavia, questa tesi non appare meritevole di incondizionato avallo. È infatti certamente vero che la finalità perseguita dalla norma di cui all’art. 34, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, è quella di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del salario accessorio del personale del comparto, ma il tenore letterale della citata disposizione rende immediatamente chiaro a tutti che ciò che viene eventualmente adeguato al rialzo non è il fondo, o i fondi, ma il limite di spesa del trattamento accessorio.
Per cui gli eventuali incrementi discrezionali delle risorse decentrate disposti dagli enti in applicazione delle lett. h) ed i) del comma 3 dell’art. 67 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro normativo di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli di bilancio (si v. il comma 6 dello stesso art. 67).
Invero, dato che le suddette risorse non rappresentano il frutto di automatismi contrattuali, la relativa sussistenza ed entità deve essere necessariamente verificata e valutata, caso per caso, in relazione alle proprie condizioni di bilancio e alla propria capacità di spesa.