Lo schema di Decreto relativo alla rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, passato in Conferenza Stato-città lo scorso 30 maggio, indica le corrette disposizioni per la registrazione dei conseguenti flussi in entrata e in spesa sul bilancio dell’ente.
In particolare, per gli enti in deficit di risorse, pertanto coloro che riceveranno risorse aggiuntive da parte dello Stato, è prevista la contabilizzazione al lordo degli eventuali ristori specifici da restituire. Può trarre in inganno l’esposizione delle colonne dell’Allegato C al citato Decreto in quanto la penultima colonna, “Importo da erogare all’Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/2023 -Totale”, riporta il saldo netto tra il deficit finale e i ristori non utilizzati al 31.12.2022, di fatto la somma effettiva che l’ente incasserà in entrata.
L’art. 3 comma 1 del citato Decreto prevede però: “Gli enti locali in deficit finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Deficit finale” delle Tabelle C e D. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i predetti enti, che hanno “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.”
Pertanto gli enti non devono prevedere in entrata un capitolo per trasferimenti dallo Stato pari al saldo effettivo che verrà incassato ma il capitolo di entrata dovrà avere stanziamento pari alla cifra esposta nella colonna “Deficit finale” e occorrerà prevedere in spesa specifico capitolo con stanziamento pari al totale dei Ristori non utilizzati al 31.12.2022 sul quale verrà impegnata la restituzione degli stessi provvedendo all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.