I periodi di congedo straordinario (retribuiti al 50%) concessi ai dipendenti del settore pubblico e privato per la cura e/o la tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (istituto introdotto per l’anno 2020 dall’art. 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e confermato per l’anno 2021 dall’art. 2 del decreto legge n.30 del 13 marzo 2021) non sono computabili ai fini della maturazione di ferie e tredicesima mensilità.
Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota n. 21679 del 30 marzo scorso.
Secondo il Ministero, infatti, siffatto congedo straordinario rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal D.Lgs 151/2001; invero, è anche possibile, per i genitori che abbiano fruito del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del citato decreto legislativo, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante.
Il Dipartimento ha quindi concluso che il congedo straordinario in argomento, anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30%, possa ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi pertanto richiamare – quanto agli effetti relativi al riproporzionamento delle ferie e della tredicesima mensilità – la disciplina prevista per i periodi di congedo parentale ordinario di cui all’ art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001.