L’articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, effettua le seguenti due tipologie di intervento:
a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che cesseranno il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 e dalla presente disposizione, viene elevata strutturalmente l’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (ricordiamo che nel pubblico impiego il primo mese di congedo risulta già interamente retribuito).