Con Nota DFP-0066566-P del 07/10/2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ricordato che l’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, prevede le ipotesi tipiche per usufruire del congedo di paternità.
Ciò avviene, infatti, nei casi di impossibilità di assistenza del figlio e, in particolare, per morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita, nonché per abbandono da parte della madre e per affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel caso di affidamento di minori, lo stesso T.U. (art. 31) prevede che il congedo di paternità, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Per cui, nella fattispecie in esame, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.