È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra gli altri interventi, il provvedimento (che entrerà in vigore già da domani) prevede misure urgenti finalizzate a garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, nonché disposizioni dirette a sostenere il settore del trasporto pubblico locale.
Tra le principali misure introdotte dal nuovo decreto figurano anche interventi per il lavoro. Ci riferiamo in particolare all’introduzione di una serie di norme a sostegno dei genitori lavoratori con figli conviventi (di età compresa tra zero e quattordici anni) sottoposti a quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In questi casi, i lavoratori dipendenti impiegati in attività “smartizzabili” potranno svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
In alternativa (e comunque in tutti quei casi in cui la prestazione lavorativa debba necessariamente svolgersi in presenza), ciascun genitore, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, ricevendo in cambio un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante. I suddetti periodi di congedo, peraltro, saranno coperti da contribuzione figurativa.
Per il momento, tuttavia, i benefici in questione potranno essere riconosciuti soltanto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.