La sospensione del pagamento di TOSAP/COSAP a favore dei gestori di bar, ristoranti ed altri esercizi simili (si veda anche la nostra news del 13 maggio) è stata confermata dall’art. 181 del testo definitivo del D.L. Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), nell’ottica di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’esonero dal versamento opera per il periodo 1° maggio – 31 ottobre. Ne deriva quindi che dovrà essere versato il canone o il tributo per le occupazioni avvenute nei mesi precedenti (si pensi ai mesi di marzo e aprile), sebbene buona parte delle attività cui la disposizione si rivolge fossero state costrette ad interrompere i propri servizi al pubblico.
Per far fronte a questa mancanza, il Comune potrebbe comunque prevedere ulteriori riduzioni del canone che riguardino proprio il periodo non individuato dal Legislatore. Lo conferma anche ANCI, che nella nota n. 41/VSG/sd, precisa come tale facoltà rientri nella potestà regolamentare dei Comuni e come non sussistano impedimenti normativi, essendo la COSAP un’entrata patrimoniale per le quali non sono previste particolari riserve.
Diversamente, in caso di TOSAP, avendo questa natura tributaria e vigendo un generale principio di indisponibilità della pretesa tributaria, è esclusa la possibilità per i Comuni di disporre esenzioni diverse rispetto a quelle stabilite dalla norma. ANCI sostiene tuttavia che sia possibile prevedere una riduzione commisurata ai mesi di chiusura precedenti al 1° maggio, in una apposita disposizione regolamentare da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Si ricorda infine che è istituito un fondo di dotazione a favore delle amministrazioni locali, pari a 127,5 milioni, al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla sospensione del versamento delle tasse/canoni di occupazione del suolo pubblico.