Capita sempre più spesso ultimamente che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vengano chiamate a pronunciarsi in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza.
Questa volta è toccato alla Sezione regionale della Lombardia esaminare la problematica relativa alla legittimità del conferimento di un incarico di supporto al Sindaco (ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000) a personale collocato in quiescenza.
Al riguardo il Collegio ha evidenziato che il conferimento di un simile incarico a soggetti già pensionati è da ritenersi possibile soltanto laddove l’incarico medesimo non abbia ad oggetto e non preveda nella realtà fattuale l’espletamento di funzioni direttive o dirigenziali né attività di studio o di consulenza.
Con la deliberazione n. 126/2022/PAR, infatti, i Giudici hanno evidenziato che la necessaria onerosità dell’incarico in questione impone l’impossibilità di conferire al personale in quiescenza incarichi di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, che per espressa previsione normativa, art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i, possono essere conferiti solo gratuitamente e, in certi casi, per un periodo limitato.
La tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi ex art. 90 D.lgs. 267/2000, si debbano ricavare a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Se è pur giuridicamente vera tale conclusione, proseguono la delibera, è senza ombra di dubbio indiscutibile il fatto che il legislatore, prevedendo per le funzioni di staff generiche attività “di indirizzo e di controllo”, non ha delineato, dettagliatamente, l’ambito di azione delle stesse, con il rischio che, ove queste non siano definite in modo chiaro e incontrovertibile, l’incarico potrebbe, di fatto, eludere la disposizione normativa de qua. Se il divieto riguarda l’attività di “studio e quella di consulenza”, infatti, può ritenersi consentita quella di “assistenza”, nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR).
Necessità, dunque, che l’incarico conferito, attenga, tassativamente, alle “funzioni di indirizzo e controllo” e non trasbordi nell’attività di consulenza e/o di studio e, a maggior ragione non può risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’ente, in quanto, diversamente, verrebbe meno quella separazione tra la funzione di indirizzo e coordinamento, propria dell’Organo politico di vertice, e la funzione di amministrazione e di gestione, facente capo alla struttura organizzativa, come delineata, a più riprese, dal Legislatore.
Una risposta, quindi, perfettamente in linea con il parere già espresso nel marzo 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.