Il Report della seduta straordinaria della Conferenza Stato-città dello scorso 8 novembre rende noto che:
- non si è raggiunto l’accordo sul Fondo di solidarietà comunale 2024;
- è stato rinviato il punto, proposto da ANCI, relativo alle Osservazioni in merito al decreto interministeriale 25 luglio 2023 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
I tempi sono ormai ampiamente maturi per la trattazione di entrambi gli argomenti con buona pace degli enti locali che sono impegnati nelle operazioni di chiusura dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati da presentare in Giunta entro il 15 di novembre o comunque entro una data utile per la successiva approvazione entro il 31 dicembre (unico termine perentorio ad oggi fissato) in Consiglio Comunale.
In riferimento al nuovo processo di bilancio così come definito dal Principio Contabile 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011 alla luce delle modifiche previste dal decreto interministeriale 25 luglio 2023, una diversa indicazione in merito ai tempi di applicazione del disposto normativo gioverebbe in particolare, a questo punto dell’anno in imbarazzante ritardo rispetto alle attività messe in campo dagli enti, nel caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio.
Ricordiamo, infatti, che la norma prevede un rinvio “selettivo” per il termine di approvazione del bilancio a differenza della misura che, fino ad oggi, se introdotta ha sempre interessato la totalità degli enti locali senza distinzione alcuna. L’attuale punto 9.3.6 del citato Principio contabile cita: “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.”