Nel fornire riscontro (con deliberazione n. 50/2021/PAR) ad una richiesta di parere concernente la possibilità di non conteggiare ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale quelle spese sostenute da un’Istituzione comunale coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha ritenuto possibile, conformemente ai recenti approdi della Sezione delle autonomie e della successiva giurisprudenza contabile, nonché al disposto di cui all’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 dettato per le assunzioni successive all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, escludere dalla spesa complessiva di personale dell’Ente da rapportare alle entrate correnti dell’ultimo triennio (ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere) le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, ma ciò soltanto al ricorrere di una serie di condizioni enucleate dagli stessi interventi pretori ed espressamente previste anche dalla norma da ultimo emanata.
Dette condizioni, considerata la cogenza delle norme previste in materia di contenimento alla spesa di personale degli enti locali, sono state individuate:
a) nella totale assenza di oneri per il bilancio dell’ente;
b) nell’esistenza di una espressa previsione normativa dei finanziamenti;
c) nella finalizzazione di questi alla spesa per nuove assunzioni;
d) nella correlazione temporale dei finanziamenti e della corrispondente spesa per assunzioni come si evince dalla lettera della norma da ultimo richiamata per cui la spese e le corrispondenti entrate correnti non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia “[…] per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento […]”.
Sicché, esclusivamente al ricorrere delle predette condizioni, il Collegio ritiene che il Comune possa scomputare la spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato.
Viceversa, in difetto dei suddetti presupposti, le risorse e i contributi del FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) andranno conteggiati nell’ambito delle entrate del Comune, determinando un beneficio per il Comune nel calcolo del valore soglia e quindi incidendo sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale come previsto dalla disposizione legislativa di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.
Questa recente pronuncia della Magistratura contabile, sebbene certamente condivisibile nel merito, rende ancor più attuale ed urgente un intervento sul testo della disposizione di legge in esame; una modifica normativa finalizzata a chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale.
Degno di nota, in questa prospettiva, l’emendamento proposto dall’Anci al DDL di conversione del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni), con cui si chiede la riformulazione del cit. comma 3-septies dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei termini seguenti: “Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1- bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.