Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l’approvazione della graduatoria finale del concorso si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa dell’Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della P.A. vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell’Amministrazione nella veste di datrice di lavoro sicché, come tali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass. sez. lav. 23 giugno 2020 nr. 12368).
Del pari si è univocamente chiarito che con il superamento del concorso e l’approvazione della relativa graduatoria si consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, indipendentemente dalla nomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l’assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso (Cass. SU 13 dicembre 2017 nr. 29916; Cass. SU 16 novembre 2017 nr. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 nr. 4648; Cass sez.lav. 01 ottobre 2014 nr. 20735).
Questa Corte ha però già affermato, con orientamento che in questa sede si intende confermare, che il diritto soggettivo alla assunzione del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso sicché nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello «jus superveniens», l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (Cassazione civile sez. lav., 15/12/2017, n.30238 Cass. n. 12679/2016).
Nelle fattispecie esaminate da questa Corte, tuttavia, il diniego di assunzione era determinato, rispettivamente, dalla sopravvenuta sottrazione all’ente pubblico, in via normativa, delle competenze per le quali erano state programmate le assunzioni (Cass. nr. 12679/2016) e della limitazione del fabbisogno di personale per gli enti locali soggetti al c.d. patto di stabilità (Cass. nr. 30238/2017).
Dal caso in cui lo ius superveniens incida sulla struttura organizzativa dell’ente pubblico— sopprimendo ovvero rendendo indisponibili alcune posizioni lavorative— va invece distinta l’ipotesi in cui dopo la approvazione della graduatoria del concorso per il reclutamento del personale intervenga una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile; in tal caso, tale modifica non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto alla assunzione, sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo. Tanto più ciò vale nel passaggio da una selezione di natura concorsuale ad una modalità di nomina di tipo fiduciario, giacché il concorso svolto è di per sé garanzia di imparzialità e buon andamento, principi che vincolano le scelte del datore di lavoro pubblico alla pari degli obblighi di correttezza e buona fede.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26838/2020