Con la recente sentenza n. 4444 del 2 maggio 2023, il Consiglio di Stato ha affermato che qualora nel corso dello svolgimento a distanza delle prove concorsuali dei concorsi pubblici dovesse verificarsi un problema tecnico di causa ignota, l’amministrazione è tenuta a ripetere la sessione d’esame.
Il caso scrutinato dai Giudici di Palazzo Spada riguardava un candidato dichiarato non idoneo per via di un problema tecnico con la sua videocamera.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha giudicato non conforme ai principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa ed anche a buona fede la decisione dell’ente di non prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova, tanto più che, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti, l’Amministrazione in altre circostanze ha proprio disposto delle sessioni d’esame suppletive.
Ad avviso dei Giudici, peraltro, la non contestualità dell’esecuzione della prova non può ritenersi pregiudizievole per la par condicio dei concorrenti, ben potendosi pubblicizzare la nuova sessione d’esame al fine di consentire la partecipazione ai concorrenti interessati ad assistervi.
Donde, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, tenuto conto anche che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 bis L. n. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e di buona fede e che, pertanto, non era inesigibile da parte dell’ente la predisposizione di una sessione suppletiva, come peraltro disposto in altre circostanze, tenuto conto anche delle obiettive difficoltà dipendenti dall’emergenza sanitaria all’epoca in atto nel nostro Paese che ha reso necessario l’utilizzo immediato ed importante degli strumenti informatici e telematici per l’espletamento di fondamentali momenti della vita di relazione, lavorativa e sociale, senza un congruo preavviso che consentisse l’adeguata predisposizione degli appositi accorgimenti.