Come noto, l’articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, reca una serie di misure volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Si tratta di misure diversificate in relazione alle differenti tipologie di selezioni: concorsi già banditi e per i quali nessuna prova è stata ancora svolta; concorsi non ancora banditi, ma che lo saranno durante il perdurare dell’emergenza sanitaria; e infine concorsi che verranno banditi nella fase post-emergenziale.
Le finalità perseguite della norma, come spiegato dal Ministro Brunetta in audizione al Senato, sono quattro: sbloccare i concorsi rimasti fermi anche a causa della pandemia, digitalizzare e semplificare le procedure (anche a regime), velocizzare i tempi di realizzazione delle selezioni, valorizzare le competenze e non le semplici conoscenze.
Le nuove norme, peraltro, sono state anticipate (lo scorso 29 marzo) dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L’aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.
Allo scopo di agevolare la comprensione della nuova disciplina normativa sopra richiamata, abbiamo predisposto un breve approfondimento (che potete consultare cliccando qui) all’interno del quale vengono schematicamente illustrate tutte le novità introdotte dalla recente riforma.