Nell’ampio panorama di novità introdotte da ARERA con l’MTR-2, disciplinato dall’allegato A alla delibera 363/2021, all’art. 1.1 figurano i sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui non si faceva cenno nel precedente metodo contenuto nell’ormai sorpassata delibera 443/2019.
La responsabilità estesa del produttore è da considerare come espressione della politica ambientale in cui, nel caso di specie, il produttore di un imballaggio deve, sotto la sua responsabilità, provvedere alla gestione dello stesso non solo per tutto il ciclo vitale ma anche una volta che esso avendo adempiuto al proprio fine diventa un rifiuto. Il riconoscimento formale di tale sistema all’interno del nuovo impianto regolatorio deriva dall’esigenza di implementare in misura crescente questo impegno che, fino ad oggi, è giudicato dalla politica europea non ancora pienamente soddisfacente. L’obiettivo è quello di voler sollecitare la consapevolezza, nel produttore e nel consumatore di imballaggi, verso una migliore gestione dei rifiuti ed una conseguente riduzione degli impatti ambientali.
Il Codice Ambientale (decreto legislativo 152/06) all’articolo 221 comma 3 cita: “Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6”.
L’espresso richiamo all’appena citato articolo all’interno del nuovo Metodo (art. 1.1 allegato A alla Delibera 363/2021), costituisce un importante spunto di riflessione: con esso la disciplina regolatoria intende rivedere l’approccio nei confronti della vicenda che nel primo periodo regolatorio era stata trattata con un po’ di superficialità, ovvero la non obbligatorietà all’adesione al CONAI. L’intervento dell’Autorità sul punto ha generato una variazione di nomenclatura delle componenti tariffarie rispetto al primo periodo (MTR-1): scompare infatti il riferimento ad ARCONAI sostituito da ARSC,a inteso quale “somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza” a norma dell’ art. 2.2 dell’allegato A alla Delibera 363/2021.
In concreto, all’interno del Piano Finanziario 2022 e seguenti annualità, bisognerà agire con lo stesso metodo già utilizzato durante il primo periodo regolatorio ampliando la rilevazione relativa alla componente citata che non si limiterà più ai soli ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma dovrà ricomprendere anche i proventi riconosciuti da sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, quindi anche quelli derivanti da consorzi non aderenti al CONAI e da metodi alternativi quali forme collettive di gestione di rifiuti da imballaggio. L’importo dei proventi riconosciuti al soggetto gestore dovrà essere rintracciabile nella documentazione contabile obbligatoria (anno a-2) da analizzare per il computo dei costi da inserire all’interno del PEF.
È bene evidenziare che il cambio di rotta non comporta necessariamente l’ampliamento delle tipologie dei proventi considerati rispetto al passato in quanto gli stessi, già nei Piani Finanziari 2020 e 2021, avrebbero potuto essere già indicati e compresi nel calcolo dei costi efficienti.
Infatti, rispetto al primo periodo regolatorio, non cambia il valore effettivo dei proventi da ammettere a scomputo dei costi nel Piano Finanziario (così come risulta dalla verifica contabile obbligatoria) ma cambiano le regole per la loro classificazione: sebbene infatti nel periodo 2018-2021, l’Autorità suggeriva di indicare nella voce ARCONAI (con fattore di sharing b(1+ω), nel range 0.33-0.84) tutti i proventi incassati dal Consorzio Nazionale Imballaggi, distinguendoli dalla voce AR (con fattore di sharing 0.3-0.6) che includeva, invece tutti i ricavi derivanti dalla vendita di materiale a soggetti terzi, privati, ora l’intenzione è quella di dare opportuna evidenza ai ricavi da CONAI e da altri Consorzi o sistemi di compliance, da indicare, in maniera congiunta, nella voce Arsc. Dunque se prima si applicava il fattore di sharing, ad esempio, dello 0.6 ai ricavi da Ar e lo 0.84 ai ricavi da CONAI, oggi, per i ricavi derivanti dai Consorzi si può utilizzare un fattore di sharing con un range più elevato che a parità di importi di partenza potrebbe comportare un incremento dei proventi da includere nel Piano Finanziario. Tale determinazione, in ogni caso, non può prescindere dalla considerazione del parametro ω , per la cui nuova determinazione si richiama l’art. 3 del MTR-2.