Come noto, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023) il personale della ex cat. A si vedrà attribuito un nuovo stipendio di area più elevato rispetto allo stipendio tabellare rivalutato corrispondente all’ex posizione economica di accesso A1 (coincidente nel caso specifico con l’importo dello stipendio tabellare rivalutato previsto per la ex posizione economica A2). Tenuto conto di ciò, è stato chiesto all’Aran di spiegare come dovrà essere calcolato l’importo del differenziale stipendiale iniziale da attribuire al personale reinquadrato in tale Area.
In proposito l’Agenzia ha giustamente ricordato (parere CFL 217) che per effetto di quanto previsto dall’art. 78, comma 3, lett. a) e b) del CCNL 16.11.2022, al personale (ex cat. A) transitato in Area degli Operatori, dal 1° di aprile 2023 dovrà essere applicato il seguente trattamento: stipendio unico di Area, come da Tab. G) allegata al CCNL 16.11.2022, nonché valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”.
Alcuni interpreti, tuttavia, accedendo ad una lettura finalistica della clausola contrattuale in esame (la quale, all’evidenza, mira a garantire i livelli stipendiali in essere al momento del passaggio al nuovo sistema classificatorio), ritenevano che soltanto il personale attualmente inquadrato in A1 potesse avvantaggiarsi dell’attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l’Area degli operatori.
Ma l’Aran evidenzia invece che per “valore complessivo delle posizioni in godimento” deve intendersi tutto quanto maturato in termini di progressione economica durante la vigenza delle precedenti regole in materia di progressione economica.
Per cui, a titolo esemplificativo:
– al personale in posizione economica A1 sarà attribuito unicamente il nuovo stipendio unico di Area (più elevato rispetto a quello di uscita per la posizione A1 e precisamente corrispondente allo stipendio di un ex A2); nulla viene invece attribuito a titolo di differenziale stipendiale iniziale poiché nulla è stato maturato in termini di progressioni economica in vigenza delle regole contenute nei precedenti contratti;
– al personale in posizione economica A2, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A2-A1);
– al personale in posizione economica A4, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A4-A1).