Con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni riguardanti il versamento IMU effettuato tramite i modelli F24, integrando quanto specificato nel precedente provvedimento del Direttore (prot. n. 214429 del 26 maggio. Si veda la nostra news del 30 maggio 2020) e confermando le modalità e i codici tributo già istituiti con le Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
Sono quindi confermati i seguenti codici tributo:
– 3912: IMU per abitazione principale e relative pertinenze;
– 3913: IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3914: IMU per i terreni;
– 3916: IMU per le aree fabbricabili;
– 3918: IMU per altri fabbricati;
– 3923: Interessi da accertamento;
– 3924: Sanzioni da accertamento;
– 3925: IMU per quota Stato dei fabbricati D (escluso i D10);
– 3930: IMU per l’incremento Comune per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Viene inoltre istituito il codice tributo 3939 riguardante l’imposta dovuta per i beni merce. Come noto, per un periodo transitorio (solo per gli anni 2020 e 2021) tali beni sono oggetto di imposizione IMU in luogo di quella TASI, salvo azzeramento dell’aliquota da parte dei Consigli Comunali.
L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre i codici tributo necessari per la compilazione del modello F24 Enti Pubblici, utilizzato dagli enti sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato, individuati agli allegati A e B della L. n. 720/1984 titolari di conti presso la tesoreria centrale, e dagli enti titolari di contabilità speciale autorizzati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per il pagamento delle ritenute, dell’Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.