Con la sentenza n. 2522/2022, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio in linea con la precedente pronuncia n. 13913 del 2017 della Corte di Cassazione a Sezioni riunite, ha chiarito che per procedere con l’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., la competenza a conoscere del ricorso è del giudice ordinario, a meno che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l’amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito.
Nel caso in esame la circostanza era pacifica in quanto lo stesso contribuente aveva dichiarato nel ricorso in primo grado, di aver già ricevuto le cartelle di pagamento relative al credito in questione, e di aver instaurato un contenzioso giudiziario sulla legittimità delle stesse.
Da tale principio ne consegue che se il contribuente contesta la notifica della cartella di pagamento precedente il pignoramento, la giurisdizione rimane in capo al giudice tributario, atteso che il pignoramento è il primo atto con il quale il contribuente conosce della pretesa tributaria. Diversamente, gli atti esecutivi “in senso stretto” successivi alla cartella di pagamento notificata, che afferiscono alla fase di esecuzione forzata e contro i quali l’esecutato può opporre unicamente vizi che riguardino l’atto esecutivo, rientrano nella cognizione del giudice ordinario.