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Competenza del giudice ordinario in caso di applicazione della TARIP

In caso di controversie inerenti l’applicazione della TARI puntuale, la giurisdizione compete al giudice ordinario e non al giudice tributario, dato che la tariffa applicata ha natura corrispettiva del servizio goduto: lo stabilisce la Cassazione con ordinanza n. 11290/2021.

Come noto, ai sensi dell’art. 1 co. 668 L. 147/2013, qualora sia stato istituito un criterio di misurazione puntuale dei rifiuti, i Comuni hanno la possibilità di applicare un sistema di tariffazione diverso da quello ordinario (tributario). 

La Suprema Corte è stata adita al fine di chiarire se, indipendentemente dalla nomenclatura data al prelievo, si fosse realmente in presenza di una tariffa corrispettiva. Al fine di giungere ad una conclusione, sono richiamate le sentenze Corte Costituzionale n. 238/2009, 89/2018 e 269/2017, nelle quali viene precisato: “[…] nell’affermare, allora, la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1), quale disciplinata dal D.Lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, quale mera variante della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss., evidenziò, quali parametri che debbono indefettibilmente sussistere perché una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria, indipendentemente dal nomen iuris assegnato alla fattispecie, i seguenti elementi:
a) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo (doverosità della prestazione);
b) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti (mancanza di detto rapporto sinallagmatico);
c) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante).
”.

La verifica della natura tributaria o corrispettiva del prelievo deve dunque partire dalla verifica della sussistenza o meno dei requisiti anzidetti, i quali – come nel caso specifico della pronuncia in commento – possono desumersi dai regolamenti comunali in materia.

Pertanto, solo una volta definita la natura tributaria o non tributaria della TARI applicata secondo i parametri individuati dalla Cassazione, è possibile individuare correttamente il giudice competente a risolvere le questioni oggetto di controversie.

Tags: Contenzioso tributario, TARI