Ai vicesegretari incaricati ai sensi dell’art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, non risulta applicabile il CCNL dei segretari comunali e provinciali, sicché il Comune può remunerare l’incarico loro affidato solo in sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione della PO, restando esclusa, per l’effetto, la possibilità di erogare compensi ad personam.
Laddove, poi, le funzioni del vicesegretario dovessero essere affidate solo temporaneamente ad un soggetto già titolare di posizione organizzativa, l’Ente Locale potrebbe valorizzare i risultati dello stesso conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare della retribuzione di risultato, in base alle disposizioni dell’art. 15, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
Sono questi i chiarimenti contenuti in una nota dell’Albo dei segretari della Liguria del 18 febbraio scorso.
Del resto, l’Aran ha sempre sostenuto in passato che, come regola generale, ogni categoria di personale pubblico in servizio presso enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali è destinataria di un proprio e specifico contratto collettivo nazionale di lavoro (dirigenza, personale delle categorie e segretari comunali) e che, conseguentemente, non è possibile estendere, neppure in via analogica, ad una categoria di lavoratori le previsioni della contrattazione collettiva relativa ad altra tipologia degli stessi (si v. il parere SEG_047).