Gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, anche se conferiti direttamente dal lottizzatore, rientrano sempre nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell’ente locale che ha autorizzato l’incarico.
Nel solco della precedente giurisprudenza della Corte, la Sezione ritiene infatti che la questione dell’applicabilità della norma su richiamata vada risolta attribuendo rilievo esclusivo alla prospettiva del soggetto che (previa autorizzazione dell’ente di provenienza) svolge la prestazione e non a quella dell’amministrazione che conferisce l’incarico (Corte conti, Sez. aut., delib. n. 12/SEZAUT/2015/QMIG), in coerenza con la normativa in materia di incarichi extraistituzionali che subordina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001).
È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna nella deliberazione n. 38/2020/PAR.