Con deliberazione n. 29/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha fornito risposta ad una serie di quesiti afferenti alla disciplina dei compensi degli amministratori delle società pubbliche diverse da quelle strumentali contemplate dal comma 4 dell’art 4 del D.L. n. 95/2012.
Queste, in sintesi, le conclusioni cui è giunta la Sezione:
- il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 175/2016, si applica anche alle altre società a totale partecipazione pubblica (società di gestione di SPL e altre fattispecie) che erano previste dal comma 5 del già citato art. 4 del D.L. 95/2012;
- il suddetto limite di spesa ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società e ad un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti.