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Commistione tra i ruoli istituzionali di sindaco e di responsabile del servizio finanziario

Con deliberazione n.272/2021/PRSP, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha indagato approfonditamente tutti i profili di criticità connessi alla scelta di porre la responsabilità di un servizio in capo al Sindaco.

Al riguardo la Corte, pur prendendo atto della peculiarità del caso in esame in ragione della ridotta struttura amministrativa dell’Ente, ha rilevato che, alla luce del principio di separazione dell’azione amministrativa dalla gestione dell’indirizzo politico dell’ente locale, la coesistenza di tale duplice ruolo in capo alla medesima persona (il Sindaco, nel caso di specie) non è conforme all’ordinamento vigente in quanto il principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto dal d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nel d.lgs. n. 165/2001 e richiamato dalla legge n. 15/2009, individua quale responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica. Anche dagli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000 si evince in modo inequivoco che, anche a livello locale, vige la netta distinzione fra atti di indirizzo politico – amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici).

Una deroga a tale principio, consentita in ragione delle ridotte dimensioni demografiche del Comune, dall’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è applicabile solo ai casi e nei modi espressamente regolati (cfr. Sezione regionale di controllo Lombardia, delib. n. 513/2012/PAR; Sezione regionale di controllo Molise, delib. n. 167/2016/PAR e Sezione regionale di controllo Lazio, delib. n. 5/2018/PAR), trattandosi di fattispecie derogatoria e, come tale, da interpretare restrittivamente. Ne consegue, affermano i Giudici, che non appare conforme all’ordinamento vigente che il sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva ricoperta, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell’ente, senza che tale attribuzione sia stata espressamente prevista da disposizioni regolamentari organizzative e che ne sia stato documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il conseguente, effettivo contenimento della spesa, così come prevede la citata disposizione di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

A tale rilievo, conclude infine la delibera, si aggiunge l’ulteriore considerazione, non meno pertinente, che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell’ente.

Tags: Competenze, Principio della separazione dei poteri, Sindaci