Chiamata ad esprimersi su una richiesta di parere volta ad appurare quali istituti possano essere utilizzati per giustificare l’assenza temporanea dal servizio del personale appartenente al comparto delle Funzioni locali (tra cui anche il personale educativo, socio-sanitario e della Polizia locale) convocato dalla ASL per la somministrazione del vaccino Sars-Cov-2, l’Agenzia per la per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha ricordato preliminarmente che «nell’ambito della cornice contrattuale non si rinvengono disposizioni specifiche legate alla “pandemia” e tanto meno indicazioni regolative per l’assenza temporanea dal servizio per l’espletamento della prestazione vaccinale in oggetto».
Ciò nonostante, l’Agenzia ha rilevato che «qualora per certe categorie di lavoratori (es. personale sanitario, educativo e Forze dell’ordine) la vaccinazione contro il COVID-19 debba essere intesa come una delle misure di prevenzione del rischio COVID, potrebbe ritenersi che tale assenza, ragionevolmente, sia giustificata alla stessa stregua delle altre assenze derivanti dalle attività di sorveglianza sanitaria come disposta dal D. Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
(…) Caso diverso è quello in cui non vi sia un nesso causale specifico tra l’appartenenza ad una certa categoria di lavoratori e l’assenza per prestazione vaccinale (p. es. vaccino programmato per classe anagrafica).
In questi casi, una volta chiarito, da parte dell’autorità sanitaria competente (ASL), se la prestazione vaccinale possa essere ricondotta ad una delle fattispecie (terapia, visita o prestazione diagnostica) contemplate all’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche”, si ritiene che l’attestazione di avvenuta vaccinazione sia sicuramente titolo idoneo per giustificare, a domanda, l’assenza dal servizio.
Per i casi testé considerati, qualora non possa sovvenire il disposto dell’art. 35, comma 1, del CCNL 21/05/2018, si ritiene che si possa legittimamente fare ricorso agli istituti previsti dall’art. 32 “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari” e/o dall’art. 33 bis “Permessi brevi” dello stesso CCNL».
Con lo stesso parere, poi, l’Aran ha voluto altresì rammentare all’ente istante i limiti dell’attività di assistenza da essa prestata alle singole Amministrazioni, dichiarandosi perciò non competente a pronunciarsi sulla possibile estensione in via interpretativa al personale degli altri comparti del pubblico impiego di una specifica disposizione di legge, nel caso di specie l’art. 31, comma 5, del D.L n. 41/2021, introdotta dal legislatore con riferimento al comparto Scuola.
A ben vedere, tuttavia, in questo caso particolare non pare affatto necessario fare ricorso all’interpretazione analogica della norma appena evocata per guadagnare un simile esito, posto che essa, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione (ad opera della legge n. 69/2021), prevede espressamente che “l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”.