È atteso per questa settimana (il 5 agosto) il via libera definitivo del Parlamento al disegno di legge di conversione del D.L. 80/2021 (A.C. 3243), recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Il decreto, superato lo scoglio del Senato, è passato ora all’esame della Camera, dove il testo appena approvato è considerato “blindato”, visti i tempi stretti della conversione che va portata a termine entro l’8 agosto.
Come già evidenziato nei giorni scorsi su questo sito, il maxiemendamento sul quale il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia al Senato ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, soprattutto per gli enti locali.
I nuovi commi 7-bis e 7-ter dell’art. 3 dettano infatti una peculiare disciplina in tale materia per le autonomie locali, introducendo discipline differenziate in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’Ente.
Più in particolare, in base alla novella di cui al comma 7-bis, il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100 viene escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
Di conseguenza, ai lavoratori in servizio presso questi enti tornerà ad essere precluso ogni spostamento in assenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Per gli enti locali che hanno più di 100 dipendenti a tempo interminato, invece, la norma non dispone l’esclusione dall’applicazione del comma 1 (come novellato dal decreto-legge in esame), ma rende comunque più stringente la disciplina dell’istituto, ampliando notevolmente i casi in cui tale forma di mobilità risulta subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza.
In buona sostanza, per il personale alle dipendenze di tali enti locali il nulla osta sarà sempre necessario:
1) nell’ipotesi in cui il dipendente sia addetto a posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione di appartenenza;
2) laddove il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni (salvo quanto diremo fra poco);
3) nel caso in cui la mobilità determini, per l’amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore ad una certa percentuale (il 5% nel caso di comuni da 100 a 250 dipendenti, il 10% nel caso di comuni da 251 a 500 dipendenti ed il 20% per i Comuni con oltre 500 dipendenti) nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Il successivo comma 7-ter prevede poi ulteriori norme restrittive in materia di mobilità volontaria del personale degli enti locali. Viene infatti anzitutto confermata l’esclusione dell’applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente. Inoltre si stabilisce che la cessione del dipendente possa essere differita, a discrezione dell’amministrazione di appartenenza, fino all’effettiva assunzione del personale, disposta a copertura dei posti vacanti in seguito alla mobilità medesima, o anche per un periodo ulteriore, non superiore a trenta giorni (successivi alla suddetta assunzione), qualora sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.